Min. Interno – Circ. 17/06/2020 n. 4249 – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni

Prot. n. 300/A/4249/20/116/1/1
Roma, 17 giugno 2020
OGGETTO: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
Facendo seguito alla circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 (/ufficio-studi/circolazione-stradale/prassi-circolazione-stradale/16567-min-interno-circ-27-11-2019-n-300-a-10164-19-116-1-1-disciplina-delle-competizioni-ciclistiche-su-strada-modifiche-al-disciplinare-per-le-scorte-tecniche-alle-competizioni-ciclistiche-approvato-con-provvedimento-del-27-112002) a firma del Sig. Capo della Polizia, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 148 del 12 giugno 2020, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 28 maggio 2020 (/ufficio-studi/circolazione-stradale/normativa-circolazione-stradale/17121-m-i-t-provv-28-05-2020-modifiche-al-disciplinare-per-le-scorte-tecniche-alle-competizioni-ciclistiche-su-strada) che sospende sino al 31 dicembre 2020 l’applicazione di alcune norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

La modifica è conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 che non ha consentito agli organizzatori delle gare ciclistiche di dare concreta attuazione alle nuove misure organizzative (di cui al provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 30 aprile 2019), necessarie a garantire il rispetto delle regole imposte dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Con il provvedimento in esame, è stata sospesa l’applicazione di alcune disposizioni del disciplinare contenute, in particolare, nei seguenti articoli:

– art. 7, comma 2-bis) relativo all’impiego del veicolo con il cartello recante l’indicazione “FINE MANIFESTAZIONE”, nelle gare che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti;

– art. 7-bis), comma 2-bis), relativo all’impiego degli ASA (addetti alle segnalazioni aggiuntive) nelle manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti, per il presidio di tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, delle intersezioni regolate da semafori nonché dei punti sensibili del percorso;

– art. 7-bis), comma 4-bis), relativo all’obbligo per gli ASA di presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo con il cartello recante l’indicazione “FINE MANIFESTAZIONE”;

– art. 7-ter), che prevede l’obbligo per il responsabile della scorta tecnica, di verificare, prima dell’inizio della manifestazione, il corretto impiego dei mezzi e dispositivi di soccorso e protezione.

- art. 7 - comma 2-bis

Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti o che impegnano un percorso di gara per più di 6 ore, ferme restando il rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, deve essere previsto anche /’impiego di un veicolo, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello “FINE MANIFESTAZIONE” di dimensioni minime di 125X25 cm, che, conformemente alle norme sportive della Federazione Ciclistica Italiana o delle corrispondenti norme internazionali, segnala la conclusione del transito ufficiale della manifestazione ed indica che, perciò, può essere rimossa ogni misura di presidio sul percorso. Il veicolo può essere condotto da persona non munita di abilitazione ai sensi dell’art. 2. Sul veicolo non deve essere presente la bandierina di colore arancio fluorescente di cui all’artico 5, comma 1, lettera c).

- art. 7-bis - comma 2-bis

Per le competizioni di cui al comma 1 che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti deve essere in ogni caso garantita la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, quelle regolate da semafori ed i punti sensibili del percorso. ” presidio può essere escluso per le intersezioni con strade private o di ridotta importanza aventi obbligo di precedenza rispetto alla strada percorsa dalla competizione ciclistica. Per tali competizioni, nelle rotatorie aventi diametro superiore a 50 m o particolarmente complesse devono essere presenti almeno 2 abilitati.

- art. 7-bis - comma 4-bis

Fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni indicate nei commi precedenti, nelle competizioni di cui ~II’art. 7, comma 2 bis, deve essere garantito il presidio delle intersezioni e dei punti sensibili indicati al comma 2 bis con personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva fino al transito del veicolo con il cartello “FINE MANIFESTAZONE” di cui allo stesso art. 7, comma 2 bis. Dopo il transito del veicolo recante il cartello “FINE CORSA”, tuttavia, la funzione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere solo di assistenza dei concorrenti e di segnalazione della loro presenza sul percorso agli utenti della strada che sopraggiungono o vi si immettono.

- art. 7-ter

Verifica dell’impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e di protezione

1. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 bis che prevedono la partecipazione di non oltre 200 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di almeno 2 ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazlone. Deve inoltre verificare che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo mezzo stazioni in prossimità dell’arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso ovvero su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico.

2. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 bis che prevedono la partecipazione di più di 500 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di almeno 3 ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto di infortunati, di cui almeno una ambulanza
attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che il numero dei mezzi di soccorso sia aumentato di 1 unità ogni 2.000 partecipanti oltre i primi 1.000 e che il Direttore di corsa abbia disposto, secondo quanto previsto dalle
norme federali in materia, l’ubicazione dei mezzi di soccorso in modo tale che, in ogni caso, almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un altro mezzo stazioni in prossimità dell’arrivo pronto ad intervenire. Deve
inoltre verificare che a bordo di almeno due dei mezzi di soccorso ovvero su due veicoli appositamente dedicati si trovi costantemente almeno un medico.

3. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 bis che prevedono la partecipazione di non più di 200 concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la
continuazione se non sono state installate, a cura dell’organizzatore, transenne di protezione per il pubblico per un’estensione di almeno 50 metri prima dell’arrivo e 25 metri dopo l’arrivo.

4. Quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200, l’estensione dell’area sottoposta a protezione dal pubblico è determinata dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana. Salvo quanto previsto dalle ordinanze locali o
dai provvedimenti di autorizzazione, l’obbligo di protezione può essere ridotto al minimo indispensabile per gli arrivi in salita.

5. Prima dell’inizio delle competizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 bis, il responsabile del servizio di scorta deve verificare che sia costantemente garantita la presenza, durante tutta la gara, oltre al personale di scorta
tecnica, di almeno 4 persone in possesso della specifica tessera di motostaffettista rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana ovvero dell’equipollente titolo rilasciato da un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI che svolga funzioni di supporto ed ausilio della scorta a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore a 250 cc. Per le competizioni con più di 200 concorrenti ma meno di 1.000, in aggiunta ai soggetti indicati, deve essere, inoltre, garantita la presenza di 1 motostaffettista ogni 100 concorrenti oltre i 200. Per le competizioni che prevedono la partecipazione di oltre .1.000 concorrenti, in aggiunta ai soggetti indicati, deve essere, inoltre, garantita la presenza di 1 motostaffettista ogni 300 concorrenti oltre i primi 1.000 con un massimo di 35 motostaffettisti.

6. Fermo restando il numero minimo del personale di scorta tecnica richiesto dall’art. 7, i motostafettisti possono essere tiostituiti da persone munite di abilitazione rilasciata ai sensi dell’art. 2. I motostaffettisti non devono essere
muniti di abilitazione di cui all’art. 2. Se non abilitati, tuttavia, possono essere incaricati a svolgere solo funzioni di segnalazione e supporto operativo alla corsa o al personale abilitato con esclusione di qualsiasi funzione di
regolazione o disciplina del traffico veicolare.

7. Il numero dei motostaffettisti o delle analoghe figure munite dell’equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI di cui al comma 5 sono ridotte alla metà se vengono impiegati soggetti abilitati ai sensi dell’art. 2 ovvero motostaffettisti che fanno parte di gruppi, associazioni o società sportive affiliate al CONI, che sono dotati di certificazione di qualità rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana ed operano nel settore da almeno 5 anni.

8. I moto-staffettisti di cui ai commi precedenti ovvero le analoghe figure munite dell’equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI devono essere dotati di un sistema radio ovvero di un
telefono cellulare avente le caratteristiche di cui all’art. 6 bis, comma 1, lettera d).

9. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 bis, il responsabile del servizio di scorta non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione se non sono presenti sul percorso di gara
almeno segnali di direzione collocati prima e in corrispondenza di ogni potenziale variazione di percorso ed ai segnali di pericolo, previsti dai regolamenti sportivi internazionali. Deve, inoltre, verificare che tali segnali e,
se presenti, i segnali di informazioni tecniche ed i segnali di informazione per gli utenti, siano stati collocati in modo che non creino confusione con la segnaletica stradale presente e che, in quanto possibile, abbiano colori di
fondo e caratteristiche dimensionali uniformi e compatibili con le esigenze di chiarezza del messaggio ed avvistabilità da parte dei concorrenti e del seguito della carovana ciclistica. AI termine della manifestazione, i segnali devono essere prontamente rimossi a cura dell’organizzazione.

10.Restano in ogni caso ferme le indicazioni e le direttive operative fornite dall’autorità sanitaria nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13.06.2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tali indicazioni contrastino con le disposzioni del presente articolo per quanto riguarda il numero delle ambulanze e dei medici che devono essere presenti, prevedendo un numero inferiore di veicoli di soccorso e di medici, prevalgono in ogni caso le disposizioni del presente articolo.

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